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Impianto di riscaldamento

Una specifica norma del condominio negli edifici stabilisce che qualora un condòmino desideri distaccarsi dal riscaldamento centralizzato può farlo a condizione che:

  1. Non si creino notevoli squilibri all’impianto;
  2. Non vi sia un aggravio di spesa per gli altri condòmini;
  3. Ne sostenga interamente la spesa.

Ne consegue che sia necessaria una perizia di un tecnico abilitato che affronti le tematiche indicate ai punti 1 e 2. All’assemblea rimane la facoltà di ordinare una controperizia.

In ogni caso il condòmino rinunziante dovrà comunque far fronte alle spese straordinarie di conservazione e quelle di messa a norma. Ciò significa che saranno poste a suo carico anche eventuali spese di sostituzione dell’impianto, poiché con la rinuncia al servizio non viene meno la proprietà del bene e, tra l’altro, un suo successivo ripensamento. In sostanza il condòmino in questione risparmierà solo sulle spese di carburante.