Il certificato di conformità

Un elenco esemplificativo ma non esaustivo degli impianti e delle corrispondenti apparecchiature che necessitano di Certificato di Conformità è il seguente:

  • Impianto elettrico condominiale*;
  • Impianto citofonico o videocitofonico;
  • Impianto di videosorveglianza;
  • Impianto televisivo con antenna terrestre o satellitare*;
  • Impianto di trasmissione dati;
  • Impianto elevatore*;
  • Impianti di riscaldamento (centrali termiche)*;
  • Impianti di condizionamento;
  • Cancelli elettrici;
  • Ogni altra apparecchiatura utilizzata in condominio.

* approfondimenti nei rispettivi paragrafi

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

Si distingue in illuminazione e forza motrice e necessita obbligatoriamente di una messa a terra. L’impianto deve essere dotato di Dichiarazione di Conformità ma deve anche essere sottoposto ad un controllo periodico per la verifica della messa a terra. Tale verifica deve essere effettuata ogni cinque o dieci anni, a seconda delle caratteristiche degli impianti collegati e degli eventuali ambienti di lavoro connessi (uffici, negozi, fabbriche). Il verbale di verifica deve essere realizzato da aziende abilitate.

IMPIANTO DI ANTENNA CENTRALIZZATO

Può essere satellitare o terrestre, ma entrambi i sistemi presuppongono l’installazione di una centralina o comunque di un apparato di distribuzione del segnale posto solitamente in un locale sottotetto. Ad oggi, la trasformazione degli antiestetici impianti privati in antenne centralizzate è semplificata da quorum assembleari agevolati e da buone detrazioni fiscali. Inoltre il costo manutentivo di un impianto centralizzato è senza dubbio più economico rispetto al complessivo di quelli individuali. L’installazione deve essere effettuata da aziende abilitate.

IMPIANTO ELEVATORE

Sono distinti in ascensori e montacarichi. E’ prevista una manutenzione ordinaria (semestrale) ed una verifica ispettiva periodica (biennale) entrambe obbligatorie. La manutenzione può essere garantita da aziende abilitate, ma la verifica ispettiva deve essere effettuata da specifici Enti chiamati Organismi Notificati e iscritti al Ministero. L’amministratore è tenuto a curare la conservazione di tutti i verbali e ad impedire l’uso dell’elevatore nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo. Solo dopo aver eliminato la causa del giudizio negativo e dopo aver sottoposto l’impianto ad una seconda verifica di controllo, l’elevatore potrà essere reso nuovamente agibile.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Ogni impianto di riscaldamento centralizzato presuppone la presenza di una centrale termica. Si tratta di un impianto complesso e costoso la cui manutenzione è non solo obbligatoria, ma necessaria, per ottenere il massimo dell’efficienza ed evitare sprechi. Naturalmente richiede una Dichiarazione di conformità e, nel caso di impianti di una certa consistenza, di un progetto che contenga informazioni sulla potenza e un lay out che includa uno schema dell’impianto di distribuzione. L’accensione, la regolazione e lo spegnimento della caldaia, devono essere affidate a figure abilitate che abbiano conseguito uno specifico patentino, chiamate Terzo Responsabile. Nei condomini di dimensioni consistenti spesso è il portiere a ricoprire questa carica, ma in tal caso deve essere congruamente retribuito. La manutenzione deve invece essere affidata a imprese abilitate e certificate che devono rilasciare sempre un verbale di intervento, soprattutto in occasione dei controlli obbligatori. In relazione alla potenza della caldaia è anche necessario possedere il CPI, il certificato di prevenzione incendi, che deve essere tassativamente aggiornato alle scadenze previste.

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