Modifica destinazioni d’uso

Fino ad ora abbiamo affrontato il tema delle innovazioni da un punto di vista sostanziale e materiale, ma esiste un’altra categoria di innovazioni che rivestono un carattere prettamente formale: il cambio di destinazione d’uso di un bene comune.

E’ importante sottolineare che il termine “destinazione d’uso” non ha nulla a che vedere con la destinazione catastale di un bene, ma si riferisce all’uso “principale” di un bene e quindi l’innovazione riguarda il mutamento della sua destinazione da quella originaria.

Per chiarire il concetto, giova fare qualche esempio:

  • Se in un condominio è presente un giardino condominiale, i condòmini possono deliberare di trasformare lo spazio verde in parcheggio. Prima di realizzarlo però, devono deliberare un mutamento della destinazione d’uso;
  • Se in un condominio si vuole concedere l’uso del lastrico solare o della terrazza per l’installazione a titolo oneroso di un cartellone pubblicitario o di una antenna telefonica, è necessario prima modificarne la destinazione d’uso.

Poiché una decisione del genere incide in maniera importante ma non decisiva sui diritti di tutti i comproprietari, il legislatore ha stabilito che per procedere al mutamento della destinazione d’uso di un bene comune, la delibera deve essere approvata con il voto favorevole dei 4/5 dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno i 4/5 del valore millesimale del condominio stesso.

Insieme a quelle approvate all’unanimità dei condòmini, il mutamento di destinazione d’uso è l’unica delibera che non tiene conto della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, ma fa riferimento ai partecipanti al condominio.

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