Tabelle giudiziarie

Nei condomini con oltre dieci condòmini, analogamente a quanto detto per il regolamento di condominio, vi è l’obbligo della redazione delle tabelle millesimali. Nel caso in cui l’assemblea non vi provveda, ciascun condòmino può richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria, che può imporne la realizzazione secondo il criterio legale. In tal caso è l’amministratore che interviene in giudizio, rappresentando il condominio davanti alla legge e dandone notizia all’assemblea.

Qualora un singolo condòmino si senta danneggiato dall’impiego di una tabella millesimale non redatta secondo i criteri legali o nel caso in cui l’assemblea non deliberi una modifica delle stesse ai sensi dell’Art. 69 disp att. c.c., il giudice, anche in questo caso, può imporne la realizzazione ex novo o la modifica di quelle esistenti.

In ogni caso il condòmino danneggiato che risultasse vittorioso non potrà mai chiedere indietro le somme eventualmente versate in virtù della “vecchia” ripartizione, ma potrà riservarsi la facoltà di procedere giudizialmente contro il condominio per indebito arricchimento.

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