L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta formulata anche da parte di un solo condòmino che intenda proporre una innovazione di tipo agevolato. La richiesta deve essere corredata di documentazione adeguata, contenente le modalità di realizzazione e l’eventuale preventivo di spesa, in mancanza della quale il proponente, su sollecitazione dell’amministratore, deve fornire le opportune integrazioni.
Una delibera di approvazione, sia essa di innovazione normale che agevolata, è impegnativa per tutti i condòmini, anche quelli dissenzienti, salvo le eccezioni che vedremo.
In caso di rigetto però, il condòmino proponente, in virtù del suo diritto di comproprietà sulle parti comuni, ha la facoltà di affrontare la spesa da solo e senza ulteriori autorizzazioni da parte dell’assemblea, fatte salve le condizioni indicate nel paragrafo 7.1.
L’esempio tipico è rappresentato dall’ascensore. Se la delibera per la sua installazione viene bocciata dall’assemblea, il condòmino proponente ha la possibilità di sobbarcarsi l’intero onere, senza escludere gli altri dall’uso delle scale o da una successiva compartecipazione al costo dell’opera.