Innovazioni: agevolate e non agevolate

La nuova riforma del condominio negli edifici ha elencato una serie di innovazioni la cui approvazione può essere deliberata  con una maggioranza ridotta rispetto alla generalità delle innovazioni. Fanno parte della categoria delle innovazioni agevolate:

  1. Opere ed interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
  2. Opere ed interventi per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico, per la creazione di aree di parcheggio condominiali, per la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte del condominio o di terzi che, a titolo oneroso, acquisiscano il diritto di installarle sul lastrico solare o su altra superficie idonea;
  3. Installazione di impianti centralizzati di trasmissione dati e di ricezione radio televisiva, fino al punto di diramazione di ogni singola utenza.

Tali innovazione possono essere deliberate con il voto favorevole della metà degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale del condominio.

L’acquisto di un gruppo elettrogeno, la copertura in muratura di un viale di accesso, la costruzione di una piscina, sono solo alcuni esempi di innovazioni che non rientrano nella categoria di quelle agevolate. Per queste innovazioni, la delibera di approvazione è valida con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i 2/3 del valore millesimale del condominio.

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