Organi di controllo

Le norme sul condominio negli edifici prevedono la possibilità di nominare figure di garanzia e di controllo sull’operato dell’amministratore: il revisore contabile e il consiglio di condominio.

Il revisore contabile è nominato dall’assemblea con le stesse maggioranze stabilite per la nomina dell’amministratore. La figura di revisore contabile può essere interna od esterna al condominio e non è prescritto alcun requisito specifico. Può consultare i documenti contabili, i giustificativi di spesa ed ogni altro documento che concorre alla redazione del rendiconto condominiale. Ha la facoltà di analizzare i rendiconti di più anni, senza alcun limite. La sua nomina può rappresentare un campanello d’allarme per l’amministratore, ma va da sé che nel caso in cui non abbia nulla da nascondere può rappresentare soltanto un fastidio sopportabile e una conferma della sua onestà professionale.

Il consiglio di condominio può essere nominato soltanto tra i condòmini di edifici con oltre 12 unità immobiliari e deve essere composto da un minimo di 3 persone. Ha funzioni consultive e di controllo, ma non decisionali. Il regolamento di condominio può imporne la formazione. E’ auspicabile che tra il consiglio dei condòmini e l’amministratore si instauri un rapporto di collaborazione che abbia come fine ultimo il benessere del condominio.

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