I condòmini in regola con il pagamento dei contributi condominiali non sono gli unici a dover rispondere solidalmente del debito dei morosi. Gli altri casi sono:
- Usufruttuario e Nudo proprietario sono chiamati solidalmente al pagamento delle quote spettanti a ciascuno;
- L’acquirente di una unità immobiliare in condominio è tenuto al pagamento degli eventuali debiti del cedente, per l’anno in corso al momento dell’acquisto e per quello precedente;
- Chi cede i diritti su una unità immobiliare in condominio resta obbligato solidalmente con l’acquirente per le spese condominiali, fino a quando non trasmette copia autentica dell’atto di vendita all’amministratore.
Ciò detto risulta chiaro che sarà opportuno per l’acquirente di una qualsiasi unità immobiliare in condominio, farsi certificare dall’amministratore lo stato dei pagamenti delle spese condominiali, mentre al cedente si raccomanda di trasmettere una copia autenticata del titolo di trasferimento della proprietà esclusiva.