La normativa sull’assemblea

L’assemblea è l’organo decisionale del condominio, anzi, è l’unico organo decisionale, poiché l’amministratore, a parte i provvedimenti che gli derivano dall’obbligo di compiere gli atti conservativi sulle parti comuni, non ha alcun potere decisionale, eccetto gli interventi urgenti per salvaguardare l’incolumità pubblica e che, in ogni caso, devono successivamente essere ratificati dall’assemblea. Il consesso assembleare è quindi il fulcro attorno al quale ruota l’intera vita della comproprietà condominiale. Da ciò ne consegue che qualsiasi decisione venga presa al di fuori dell’assemblea non ha alcun valore.

I compiti dell’assemblea si possono riassumere nei seguenti punti:

  1. Provvedere alla nomina e alla conferma dell’amministratore con relativa retribuzione;
  2. Approvare le spese preventive con relativa ripartizione in base alle tabelle millesimali;
  3. Approvare il rendiconto condominiale e decidere sull’impiego dell’eventuale residuo attivo di gestione;
  4. Provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari a quello dei lavori o, se previsto, per stato di avanzamento lavori.

L’assemblea ha naturalmente la facoltà, in riferimento ai punti 2 e 4, di stralciare le voci di costo ritenute superflue, ma ha comunque l’obbligo di provvedere alle spese, fornendo i mezzi economici necessari per farvi fronte, in virtù del mandato conferito all’amministratore.

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