Decreto d’urgenza (700)

Qualora un condòmino assuma un comportamento poco collaborativo e si abbia il fondato sospetto che si stiano compiendo interventi che possano pregiudicare la stabilità dell’edificio o l’incolumità delle persone che vi abitano, gli altri condòmini, rappresentati dall’amministratore, hanno la possibilità di ricorrere al decreto d’urgenza, chiamato comunemente 700 (Art. 700 c.p.c.).

Si tratta di uno strumento piuttosto efficace che può essere utilizzato solo a determinate condizioni:

  • Fondamento di ragione: i sospetti devono essere corroborati da una relazione tecnica effettuata a cura di un tecnico abilitato;
  • Carattere di urgenza: l’intervento per bloccare i lavori deve essere effettuato in tempi rapidi per evitare gravi ed inevitabili conseguenze.

Se la richiesta ha un fondamento, il giudice provvede a sospendere i lavori in brevissimo tempo, consentendo successivamente di analizzare la situazione con la dovuta attenzione.

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