Obblighi del condòmino

Nel recente passato, l’iniziativa di qualche condòmino sprovveduto ha provocato cedimenti strutturali del fabbricato che hanno causato crolli parziali o totali e, purtroppo, anche gravi lesioni alle persone. Se da un lato la proprietà esclusiva consente al titolare di disporre del proprio bene come meglio crede, dall’altro questa libertà di azione non deve in nessun modo pregiudicare la stabilità e la sicurezza dello stabile in cui tale unità immobiliare è contenuta. Spesso sono i lavori fatti in economia, supervisionati da personale poco preparato e sprovvisto di titoli adeguati, a provocare tragedie altrimenti evitabili. La nuova riforma del condominio negli edifici pone in capo ad ogni condòmino l’obbligo di comunicare all’amministratore l’entità, l’oggetto e la durata di qualsiasi lavoro debba essere effettuato all’interno della sua proprietà esclusiva. Tale onere non solleva l’amministratore dalle responsabilità in caso di inerzia. Un lavoro di particolare entità non può passare inosservato e l’amministratore attento dovrebbe chiedere al condòmino responsabile la documentazione necessaria a valutare che siano state prestate tutte le attenzioni del caso. Non si richiede che vengano verificati i titoli autorizzativi, sebbene la loro mancanza possa sollevare qualche preoccupazione, ma che almeno gli interventi previsti non indeboliscano la struttura pregiudicandone la stabilità.

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