Uno degli obblighi dell’amministratore consiste nel compiere gli atti conservativi sulle parti comuni. E’ chiaro però che in mancanza dei mezzi necessari non è possibile garantirlo, ma in ogni caso deve, in quanto custode del bene comune, evitare che la mancanza di manutenzione possa costituire un pericolo per l’incolumità pubblica. Nell’eventualità, per esempio, che vi sia la possibilità di un distaccamento dei frontalini dei balconi di un fabbricato, senza alcuna autorizzazione né pregiudizio, l’amministratore deve intervenire per eliminare la condizione di pericolo, transennando la zona o facendo spicconare i pezzi pericolanti. L’assemblea, successivamente, non potrà fare altro che ratificare la spesa, ponendo eventualmente l’attenzione sulla necessità di procedere finalmente al rifacimento della facciata.
Nel caso appena descritto se l’amministratore non avesse a disposizione neanche i mezzi per realizzare l’intervento, non potrebbe fare altro che rivolgersi alle autorità di pubblica sicurezza, che finirebbero per imporre coattivamente l’intervento, spostando qualsiasi responsabilità dall’amministratore al condominio intero, o comunque nei confronti di coloro che in assemblea abbiano tenuto ripetutamente comportamenti ostruzionistici.