Oltre quanto indicato al paragrafo 15.3, nel caso in cui l’assemblea decida, con le maggioranze ordinarie di prima e seconda convocazione, di concedere in affitto locali o spazi condominiali a terzi, spetta all’amministratore stipulare il relativo contratto e incassare i canoni di affitto, secondo quanto stabilito dalle norme in materia. Il contratto dovrà essere registrato alla Agenzia delle Entrate, operazione indispensabile per poter imputare a ciascun condòmino il reddito fondiario spettante, ma soprattutto per poter far valere eventuali diritti nel caso di azioni di sfratto per morosità.
Nella stipulazione di un contratto è necessario tenere in considerazione gli oneri accessori, costituiti dalle spese condominiali afferenti il bene da locare. Infatti, dal momento che – per esempio – l’alloggio del portiere non è millesimato, sarà necessario concordare con il conduttore un canone aggiuntivo forfetario che comprenda quanto di sua competenza (spese ordinarie, riscaldamento, ecc.).