Contratto di assicurazione

La Polizza Globale Fabbricati nasce dall’esigenza di assicurare il condominio contro alcuni rischi. Sono normalmente divise in due sezioni:

  1. Polizza danni al fabbricato, cioè all’assicurato (garanzia diretta);
  2. Polizza danni provocati a terzi, cioè responsabilità civile verso terzi (garanzia indiretta).

Il contratto comprende il fabbricato nella sua interezza ivi compreso gli impianti fissi (idrici, igienici, elettrici, termici, ecc.) e fissi e infissi per destinazione (portoni, finestre, cancelli, citofoni, ascensori, ecc) e in alcuni casi, ma deve essere specificato, i giardini, gli alberi, le recinzioni, le piscine, ecc.

In sostanza è normalmente assicurato l’intero fabbricato, ivi comprese le proprietà individuali, ma non i danni provocati dai singoli (non sono loro gli assicurati) come per esempio la caduta di un vaso su un automobile o, peggio ancora, su una persona.

Per valutare una polizza è sempre opportuno fare attenzione a ciò che assicura, o meglio ciò che è escluso dalla copertura. L’assicurazione copre quasi sempre: incendio, scoppio, esplosione, fulmine, acqua condotta, guasti o rotture cagionati dai ladri sugli infissi anche privati. Molto spesso i sinistri sono causati da infiltrazioni d’acqua o rotture degli impianti. E’ importante prestare particolare attenzione alle clausole del contratto che, in questi casi, non includono la ricerca e la riparazione del guasto, ma solo i danni provocati, che potrebbero non comprendere: occlusioni, trabocchi, rotture dovute a vetustà dell’impianto, al gelo o causate da terzi durante interventi edilizi.

Il contratto prevede un “capitale assicurato” che deve corrispondere al valore dell’edificio ricostruito a nuovo, a cui è collegato il “premio”, cioè l’importo della polizza da pagare. Il valore dell’edificio, cioè del capitale assicurato, è calcolato moltiplicando un valore fisso (per Roma 300 €/mq) per il volume del fabbricato (area di base per altezza). E’ importante ricordare che assicurare un “capitale” inferiore rispetto a quello reale, comporta un abbassamento proporzionale delle indennità riconosciute per ogni sinistro.

Giova sottolineare che la presenza di più polizze, magari anche stipulate dai singoli condòmini, non comporta un aumento dell’indennità nel caso di un sinistro assicurato da entrambe, ma piuttosto una suddivisione del risarcimento in quote. Ciò non significa che possano contemplare garanzie diverse e quindi, in maniera complementare, coprire maggiormente gli assicurati.

Un contratto di assicurazione può prevedere franchigie e scoperti, cioè valori che vengono detratti dalla somma del risarcimento.

Qualsiasi sinistro denunciato alla compagnia di assicurazione ha un tempo di prescrizione:

  • Due anni per la garanzia diretta;
  • Cinque anni per la garanzia indiretta.

E’ preferibile stipulare contratti annuali.

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