Su questioni che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, sulle quali ha piena autonomia decisionale, qualora l’assemblea deliberi di promuovere o di resistere ad una lite, il condòmino dissenziente ha la facoltà di separare la propria responsabilità da quella del condominio in caso di soccombenza.
Il dissenso deve essere espresso per iscritto e notificato all’amministratore per raccomandata. I tempi per esprimere il dissenso sono gli stessi stabiliti per l’impugnazione delle delibere assembleari: 30 giorni per i condòmini presenti all’assemblea e che abbiano votato contro o si siano astenuti, e 30 giorni dal momento in cui gli assenti ne siano venuti a conoscenza, cioè quando abbiano ricevuto il verbale d’assemblea che dovrà essere spedito a cura dell’amministratore.
In tale evenienza il condòmino dissenziente avrà diritto al rimborso di qualsiasi spesa abbia dovuto sostenere e pagare alla parte vittoriosa. Ciò significa che sarà comunque tenuto a partecipare economicamente ai costi della lite fino al giudizio di merito e, in caso di sconfitta, ottenere il rimborso di quanto versato.
In caso di esito favorevole della lite, il condòmino dissenziente che ne avrà tratto beneficio, sarà chiamato a concorrere alle spese del giudizio che non sarà stato possibile addebitare alla parte soccombente.