Vale la pena precisare il significato degli acronimi utilizzati, ricordando che la nomina del CSP e del CSE è sempre in carico al committente, cioè il condominio:
- CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. E’ una figura professionale che si occupa della stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (v. paragrafo 18.6), la stessa che in molti casi si occupa anche della stesura del capitolato d’appalto;
- CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. E’ la persona che si occupa dell’esecuzione e del rispetto del PSC. Spesso CSP e CSE sono cariche ricoperte dallo stesso tecnico abilitato;
- PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento. Un complesso di regole e dati che stabiliscono il fondamento per prevenire situazioni di pericolo all’interno del cantiere e in generale nel condominio dove viene eseguito l’intervento.
PSC
Il committente ha l’obbligo, se previsto dall’entità dei lavori, di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il documento contiene:
- L’Identificazione e la descrizione dell’opera da eseguire;
- Il nominativo di tutte le figure coinvolte nel piano di sicurezza;
- L’analisi del contesto in cui viene realizzata l’opera, i rischi correlati e le eventuali contromisure;
- La stima dei costi della sicurezza;
- Un lay out di cantiere con evidenza delle vie di fuga da utilizzare in caso di evacuazione;
- Le prescrizioni per evitare i rischi di interferenza tra i diversi lavoratori coinvolti;
- L’organizzazione del servizio di Primo Soccorso e di quello Antincendio;
Il PSC integra i POS, che devono essere prodotti da tutte le aziende coinvolte nell’intervento edilizio. Il POS è anch’esso un prospetto nel quale vengono evidenziate le criticità e le misure opportune per consentire al cantiere di lavorare in sicurezza, ma è riferito esclusivamente all’azienda che lo ha redatto. E’ il PSC che raccoglie ogni singolo POS e lo inserisce in un contesto generale.
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE
Si è detto che all’interno del cantiere devono essere presenti diversi documenti, ma in particolare ci devono sempre essere:
- Notifica preliminare (comunicata anche alla ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro);
- Fascicolo dell’opera;
- DURC;
Un’eventuale ispezione del cantiere da parte delle autorità competenti, che rilevino la mancanza anche di uno solo dei documenti citati, comporta l’immediata sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, oltre che una sostanziosa sanzione pecuniaria.