La legge 81/08

Ci si potrebbe chiedere per quale motivo si debba parlare di sicurezza negli ambienti di lavoro, dal momento che stiamo trattando la materia condominiale, ma in realtà anche il condominio è un ambiente di lavoro. Lo è per un portiere o un giardiniere, entrambi assunti come dipendenti, ma lo è anche per coloro che svolgono attività di pulizia all’interno del complesso condominiale, in virtù di un contratto d’opera o d’appalto. Ogni figura che esegua un lavoro all’interno di un condominio, a prescindere se sia un dipendente o meno, deve poter operare nella massima sicurezza, ed il “datore di lavoro”, cioè l’amministratore in carica, è responsabile della loro incolumità.

La normativa sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro varata nel 2008, è stato un tentativo, peraltro neanche riuscito troppo bene, di riunire in unico testo la miriade di provvedimenti frammentari che dettavano le regole sul tema. Ne è risultato un corposo zibaldone di articoli, alcuni addirittura in conflitto tra loro, all’interno del quale l’amministratore e i suoi collaboratori sono costretti a destreggiarsi. Le norme prevedono svariate figure, contrassegnate da sigle, per ognuna delle quali sono previsti adempimenti piuttosto stringenti, in mancanza dei quali si può andare incontro a pesanti conseguenze penali. In condominio sono due le fattispecie per le quali la Sicurezza riveste un ruolo di primaria importanza:

  • L’ambiente di lavoro;
  • Il cantiere.

In questo capitolo affronteremo il primo dei due punti, mentre il secondo verrà affrontato nel prossimo. Pur essendo in stretta relazione tra loro, abbiamo preferito scindere gli argomenti perché mentre il l’ambiente di lavoro è una condizione permanente che quindi necessita di un continuo monitoraggio, il cantiere è di per sé una situazione temporanea, che si viene a creare soltanto in occasione di lavori edilizi di una certa rilevanza e che quindi è destinata a concludersi.

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