Documento di valutazione dei rischi

Qualsiasi datore di lavoro deve preoccuparsi di predisporre il DVR, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi. Se è vero che la sua redazione è obbligatoria anche in presenza di un solo dipendente, è altrettanto vero che in presenza di personale esterno che opera in virtù di un contratto, sarebbe preferibile averne uno analogo, sebbene non sia chiara la sua obbligatorietà.

Il documento deve essere redatto da un tecnico abilitato e riportare una serie di informazioni minime obbligatorie:

  • Data certa di redazione e numero di versione: si tratta di un documento dinamico che si modifica in relazione al cambiamento delle condizioni di lavoro e dell’ambiente nel quale si svolge, pertanto è necessario aggiornarlo, curando la conservazione di tutte le versioni precedenti;
  • Contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi a cui il lavoratore può essere esposto nell’espletamento del servizio; deve indicare i criteri adottati per la valutazione di detti rischi e deve essere specifica per tutte le tipologie di lavoratori (portiere, addetto alle pulizie, giardiniere, ecc.);
  • Contiene le misure di prevenzione e di protezione attuate per eliminare il rischio o, se non è possibile, per ridurlo al minimo con l’impiego di appositi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
  • Elenca le attrezzature, le sostanze o i preparati chimici utilizzati dai lavoratori, con schede informative riportanti le istruzioni da seguire in caso di necessità;
  • Individua le mansioni che potrebbero esporre il lavoratore a rischi specifici e che per tale motivo necessitano di particolari competenze professionali, formazione o addestramento;
  • Indica particolari accorgimenti da adottare in presenza di lavoratrici in stato di gravidanza, o nel caso di differente genere, età, o provenienza da altri Paesi;
  • Descrive il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza e individua le procedure da realizzare per la loro attuazione;
  • Indica chi sia il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), figura obbligatoria nominata anche esternamente al condominio, che deve aver frequentato appositi corsi di formazione obbligatoria per apprendere il comportamento da tenere in caso di pericolo (Incendio e Primo Soccorso);
  • Quando previsto indica chi sia il RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) interno o territoriale, il MC (Medico Competente), cioè colui che si occupa delle visite mediche periodiche obbligatorie e che redige le cartelle mediche dei lavoratori;
  • Il DVR deve essere firmato da tutte le figure responsabili in tema di Sicurezza, ivi incluso il datore di lavoro, ovvero l’amministratore.

Lascia un commento