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La legge 81/08

Ci si potrebbe chiedere per quale motivo si debba parlare di sicurezza negli ambienti di lavoro, dal momento che stiamo trattando la materia condominiale, ma in realtà anche il condominio è un ambiente di lavoro. Lo è per un portiere o un giardiniere, entrambi assunti come dipendenti, ma lo è anche per coloro che svolgono attività di pulizia all’interno del complesso condominiale, in virtù di un contratto d’opera o d’appalto. Ogni figura che esegua un lavoro all’interno di un condominio, a prescindere se sia un dipendente o meno, deve poter operare nella massima sicurezza, ed il “datore di lavoro”, cioè l’amministratore in carica, è responsabile della loro incolumità.

La normativa sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro varata nel 2008, è stato un tentativo, peraltro neanche riuscito troppo bene, di riunire in unico testo la miriade di provvedimenti frammentari che dettavano le regole sul tema. Ne è risultato un corposo zibaldone di articoli, alcuni addirittura in conflitto tra loro, all’interno del quale l’amministratore e i suoi collaboratori sono costretti a destreggiarsi. Le norme prevedono svariate figure, contrassegnate da sigle, per ognuna delle quali sono previsti adempimenti piuttosto stringenti, in mancanza dei quali si può andare incontro a pesanti conseguenze penali. In condominio sono due le fattispecie per le quali la Sicurezza riveste un ruolo di primaria importanza:

  • L’ambiente di lavoro;
  • Il cantiere.

In questo capitolo affronteremo il primo dei due punti, mentre il secondo verrà affrontato nel prossimo. Pur essendo in stretta relazione tra loro, abbiamo preferito scindere gli argomenti perché mentre il l’ambiente di lavoro è una condizione permanente che quindi necessita di un continuo monitoraggio, il cantiere è di per sé una situazione temporanea, che si viene a creare soltanto in occasione di lavori edilizi di una certa rilevanza e che quindi è destinata a concludersi.

Documento di valutazione dei rischi

Qualsiasi datore di lavoro deve preoccuparsi di predisporre il DVR, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi. Se è vero che la sua redazione è obbligatoria anche in presenza di un solo dipendente, è altrettanto vero che in presenza di personale esterno che opera in virtù di un contratto, sarebbe preferibile averne uno analogo, sebbene non sia chiara la sua obbligatorietà.

Il documento deve essere redatto da un tecnico abilitato e riportare una serie di informazioni minime obbligatorie:

  • Data certa di redazione e numero di versione: si tratta di un documento dinamico che si modifica in relazione al cambiamento delle condizioni di lavoro e dell’ambiente nel quale si svolge, pertanto è necessario aggiornarlo, curando la conservazione di tutte le versioni precedenti;
  • Contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi a cui il lavoratore può essere esposto nell’espletamento del servizio; deve indicare i criteri adottati per la valutazione di detti rischi e deve essere specifica per tutte le tipologie di lavoratori (portiere, addetto alle pulizie, giardiniere, ecc.);
  • Contiene le misure di prevenzione e di protezione attuate per eliminare il rischio o, se non è possibile, per ridurlo al minimo con l’impiego di appositi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
  • Elenca le attrezzature, le sostanze o i preparati chimici utilizzati dai lavoratori, con schede informative riportanti le istruzioni da seguire in caso di necessità;
  • Individua le mansioni che potrebbero esporre il lavoratore a rischi specifici e che per tale motivo necessitano di particolari competenze professionali, formazione o addestramento;
  • Indica particolari accorgimenti da adottare in presenza di lavoratrici in stato di gravidanza, o nel caso di differente genere, età, o provenienza da altri Paesi;
  • Descrive il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza e individua le procedure da realizzare per la loro attuazione;
  • Indica chi sia il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), figura obbligatoria nominata anche esternamente al condominio, che deve aver frequentato appositi corsi di formazione obbligatoria per apprendere il comportamento da tenere in caso di pericolo (Incendio e Primo Soccorso);
  • Quando previsto indica chi sia il RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) interno o territoriale, il MC (Medico Competente), cioè colui che si occupa delle visite mediche periodiche obbligatorie e che redige le cartelle mediche dei lavoratori;
  • Il DVR deve essere firmato da tutte le figure responsabili in tema di Sicurezza, ivi incluso il datore di lavoro, ovvero l’amministratore.

Formazione e informazione

Un altro aspetto fondamentale delle procedure che devono essere poste in atto per limitare al massimo, se non addirittura annullare del tutto, i rischi per i lavoratori, è rappresentato dalla formazione. Il datore di lavoro e il RSPP, devono condividere il DVR con tutti i lavoratori, che lo devono sottoscrivere per presa visione. Ciò significa che chi lavora all’interno del condominio è tenuto a conoscere tutte le condizioni di pericolo insite sia nell’ambiente che nella specifica attività svolta da ciascuno.

La formazione è obbligatoria e deve essere effettuata ogni qual volta vi sia un cambiamento nelle procedure di sicurezza. Ogni lavoratore deve quindi apprendere perfettamente le istruzioni, che pertanto devono tenere in conto la reale comprensione dell’interessato, soprattutto se proveniente da altri Paesi stranieri. La formazione deve raggiungere genericamente i seguenti obiettivi per tutti i lavoratori:

  • Istruire gli interessati sui rischi per la salute e la sicurezza inerenti l’attività svolta in generale;
  • Istruire gli interessati sulle procedure di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione in caso di pericolo;
  • Informarli sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure (RLS, squadra di soccorso);
  • Informarli sui nominativi del RSPP e del MC;

Separatamente e per ogni attività svolta all’interno del condominio, il datore di lavoro deve informare lo specifico lavoratore istruendolo su:

  • I rischi connessi alla sua attività;
  • Le misure di prevenzione adottate (DPI);
  • L’uso corretto del DPI e la relativa manutenzione.

Ogni lavoratore, quando richiesto, deve:

  • Partecipare alla formazione;
  • Usare obbligatoriamente i DPI prescritti, avendone cura e senza modificarli in alcun modo;
  • Segnalare qualsiasi malfunzionamento dei DPI e, nel caso, chiederne la sostituzione;
  • Attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute.

Lavorare in sicurezza

Se ogni passo descritto viene seguito con la dovuta attenzione, difficilmente si potranno verificare situazioni di pericolo o di infortunio. Molti degli incidenti che avvengono ai lavoratori che operano in condominio sono causati da uno scarso rispetto delle regole sulla sicurezza. E’ essenziale però ridurre al minimo la responsabilità dei condòmini e dell’amministratore, lasciando all’imprudenza del lavoratore l’unica possibile causa di incidente.

Se un portiere sale su un torrino senza protezioni e a causa della sua imprudenza subisce un grave incidente, un DVR che prescriva tassativamente di non accedervi e che sia stato sottoscritto dal lavoratore, è sufficiente per scagionare tutti da spiacevoli conseguenze.

Se un addetto alle pulizie, sporgendosi da una balaustra di un vano scale per rimuovere una ragnatela, subisce una rovinosa caduta, un DVR che vieti categoricamente di commettere imprudenze di quel tipo elencando le possibili conseguenze, è altrettanto sufficiente per scagionare il datore di lavoro da risvolti di tipo penale.

Lavoratori esterni

Si è detto all’inizio del capitolo che sarebbe opportuno redigere un DVR anche nel caso in cui il condominio non abbia dipendenti, ma solo lavoratori esterni che operano in virtù di un contratto d’opera o d’appalto. Nella realtà, l’azienda che fornisce il personale che lavora all’interno del condominio, ha lo stesso obbligo di redazione del DVR che grava su un qualsiasi datore di lavoro. Sarebbe pertanto una buona norma richiederne una copia, prima di sottoscrivere un contratto, e verificare che contenga tutte le informazioni necessarie per evitare incidenti, anche all’interno del condominio interessato dal servizio. Ciò significa che un tecnico abilitato, o l’impresa appaltatrice, dovrebbe modificare il DVR per renderlo il più possibile pertinente alla realtà condominiale, nel caso in cui le informazioni fossero insufficienti.

Ma cosa accade quando un condominio ha un dipendente e si avvale anche dell’opera di lavoratori esterni? Entrambi i datori di lavoro hanno senz’altro redatto un DVR, ma è sufficiente? In realtà no, perché mancano le istruzioni per evitare “interferenze” tra le attività dei due lavoratori, oltre che le informazioni di base che servono al nuovo lavoratore per apprendere il comportamento da tenere in caso di pericolo in un ambiente che non conosce.

Il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza – serve proprio a questo. Si tratta per l’esattezza di un documento che viene condiviso da entrambe le parti  e che informa tutti, lavoratori e datori di lavori, sui possibili rischi che possono derivare dal contemporaneo svolgimento delle rispettive attività. E’ molto utilizzato, soprattutto in presenza dei cantieri di lavoro temporaneo. Per essere completo deve contenere le seguenti indicazioni:

  • Informazioni generali sulla sicurezza del condominio;
  • I nominativi delle figure responsabili della Sicurezza (RSPP, RLS, MC);
  • Localizzazione delle eventuali cassette di Pronto Soccorso,
  • Le vie di esodo in caso di evacuazione;
  • Rischi specifici dell’ambiente di lavoro;
  • Eventuali DPI obbligatori;
  • Presenza di lavoratori con descrizione degli accorgimenti da adottare per evitare rischi per entrambi nel caso di contemporaneità delle rispettive attività.

Requisiti dell’appaltatore

L’argomento verrà affrontato in maniera più approfondita nel capitolo sui contratti, ma vale la pena sottolineare a conclusione dell’argomento Sicurezza, che la responsabilità nella scelta di un’impresa esterna che svolge all’interno del condominio attività di pulizia o manutenzione, è in capo all’amministratore ma anche ai condòmini. E’ indispensabile infatti che il fornitore soddisfi alcuni requisiti fondamentali, senza i quali eventuali infortuni potrebbero comportare inevitabili ripercussioni penali.

Un fornitore di servizi come minimo deve:

  1. Possedere i requisiti tecnico professionali specifici per il tipo di attività svolta;
  2. Essere iscritto alla Camera di Commercio per l’attività esercitata;
  3. Avere la disponibilità di mezzi idonei e di forza lavoro adeguatamente formata.

Non si tratta di cose che possono essere sottovalutate, soprattutto perché i problemi nascono quando succede qualcosa di spiacevole, e soprattutto quanto è troppo tardi per tornare indietro.