Norme per la redazione

E’ probabilmente il documento più importante per misurare la competenza e la professionalità dell’amministratore di condominio. Riteniamo tuttavia che non sia il solo. Sebbene sia fondamentale presentare in maniera chiara e leggibile lo stato patrimoniale e finanziario del condominio, la  misura della bontà di un amministratore la si può valutare dall’attenzione con cui vengono segnalate le necessità di intervento sulle parti comuni o sui servizi erogati, che spesso possono comportare agevolazioni e detrazioni che non sempre vengono considerate con la dovuta perizia. Tratteremo l’argomento in un capitolo a parte, ma è necessario sottolineare che il rendiconto condominiale è e deve rappresentare la “normale amministrazione”, un sistema di prospetti che elenchi, nero su bianco, il risultato di una gestione puramente numerica e che pertanto deve corrispondere esattamente alla realtà. Non deve ingenerare alcun dubbio nei condòmini, perché se così fosse, significherebbe che nella sua redazione non sono state seguite le buone norme contabili e di trasparenza.

La normativa di condominio prevede poche regole contabili, che lasciano evidentemente ampi spazi di manovra all’amministratore nel presentare i conti di fine esercizio, sebbene alcune associazioni di categoria impongano particolari modalità di redazione che garantiscono una certa univocità nell’esposizione. Nel presente opuscolo presenteremo lo schema più diffuso e che ci auguriamo verrà preso ad esempio normativo per il futuro, fermo restando che i condòmini hanno la possibilità di imporre al proprio amministratore lo stesso sistema.

Nel provvedere alla gestione contabile, la riforma del condominio impone all’amministratore di:

  1. Far transitare versamenti e pagamenti da un conto corrente intestato al condominio;
  2. Redigere e curare il registro di contabilità, dove indicare i singoli movimenti di entrata e di uscita entro 30 giorni dall’effettuazione;
  3. Redigere il rendiconto condominiale e convocare l’assemblea per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  4. Chiarire le modalità di redazione del rendiconto che deve contenere: le voci di entrata, di uscita, e di ogni altro elemento inerente alla situazione patrimoniale, nonché tutti i fondi disponibili e le riserve; il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa relativa alla gestione, ai rapporti in corso e alle situazione pendenti.

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