L’argomento trattato in questa categoria è senza alcun dubbio uno dei più importanti, perché offre la possibilità ai condòmini di capire come e su quali spese sia possibile risparmiare, recuperando una parte del denaro sborsato. Dal momento che, soprattutto in tema di detrazioni, le norme sono costantemente oggetto di modifica, è necessario però che l’amministratore sia costantemente informato sulle novità legislative, segnalando ai condòmini ogni iniziativa da cui possano trarre vantaggio.
Da qui l’importanza delle associazioni di categoria che rappresentano una fonte primaria di informazioni oltre che un potente strumento di contrattazione nei confronti delle istituzioni, da cui tutti gli amministratori professionisti dovrebbero attingere le notizie necessarie per incrementare le proprie competenze.
Generalmente l’aliquota IVA esposta in fattura è del 22%, tranne per alcuni beni che comunque rappresentano la minoranza. Si è detto che il condominio è un soggetto passivo e che quindi l’IVA rappresenta un costo. Ne consegue che una diminuzione dell’aliquota si tramuterebbe in un immediato beneficio per le tasche di tutti.
In verità, molte delle spese che il condominio sostiene annualmente possono essere oggetto di una agevolazione dell’aliquota, che dal 22% passa al 10%. La condizione necessaria affinché sia possibile, è che innanzitutto il fabbricato sia a destinazione prevalentemente abitativa, e cioè che per almeno 501 millesimi sia costituito da immobili residenziali (da A1 ad A11 escluso A10). Le spese soggette a riduzione dell’aliquota sono:
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni rientranti in un contratto di appalto;
- Prestazione di servizi;
- Cessione di beni, a patto che questi rientrino nell’ambito di un contratto d’appalto;
Per ottenere l’agevolazione è sufficiente che l’amministratore, prima dell’emissione della fattura, comunichi ai fornitori che Il fabbricato è a destinazione prevalentemente abitativa e che quindi è soggetto ad agevolazione.
Per alcuni beni individuati nel decreto del 29 dicembre 1999 è possibile usufruire di un’agevolazione particolare. I beni sono precisamente:
- Ascensori e montacarichi;
- Infissi interni ed esterni;
- Caldaie;
- Videocitofoni;
- Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- Sanitari e rubinetteria da bagno;
- Impianti di sicurezza.
In tali casi, pur mantenendo invariato l’imponibile, viene applicata l’agevolazione del 10% dell’IVA sul doppio della prestazione necessaria per l’installazione del bene, ottenendo un discreto risparmio sull’importo complessivo della fattura.