E’ una categoria vastissima, dove il computo delle detrazioni differisce a seconda del tipo di intervento, di natura esclusivamente edilizia. Sono state introdotte per la prima volta nel 1998, prorogate più volte, e rese finalmente permanenti nel 2012.
L’art. 16 del TUIR (Testo Unico per l’Imposta sui Redditi) stabilisce che generalmente dall’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche è possibile detrarre un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un massimo complessivo di € 48.000 per singola unità immobiliare.
La detrazione è applicabile sia per lavori nelle singole proprietà private, nei limiti della cifra indicata, che per Interventi sulle parti comuni del condominio, nei limiti della stessa somma, moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio.
La detrazione può essere fruita da:
- Proprietario o nudo proprietario;
- Titolare di un diritto reale di godimento (usufruttuario);
- Conduttore;
- Comodatario;
- Familiare purché convivente (a patto che abbia partecipato alle spese);
- Convivente more uxorio (a patto che abbia partecipato alle spese).
Il D.P.R. 380/2001 elenca il dettaglio del tipo di intervento per il quale è possibile usufruire della detrazione:
- Manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento, sostituzione finiture degli edifici o quelle per integrare e mantenere in efficienza gli impianti (pavimenti, infissi, serramenti, tinteggiatura pareti e porte, impermeabilizzazione tetti, terrazze e lastrici solari, ecc.);
- Manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell’edificio, nonché per realizzare ed integrare gli impianti tecnologici senza alterarne il volume (ascensori, scale di sicurezza, sostituzione con modifica degli infissi e dei serramenti, rifacimento scale, rampe, recinzioni esterne, ecc.);
- Interventi di restauro e risanamento conservativo: interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, adeguamento altezze solai nel rispetto della volumetria dell’edificio, apertura nuove finestre per migliore aerazione dei locali;
- Interventi di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli edifici (demolizione e ricostruzione edificio come l’originale, modifica della facciata, realizzazione di una mansarda o di un balcone, trasformazione di una soffitta in mansarda o del balcone in veranda, ecc.);
- Altri interventi elencati nell’art 3 del D.P.R. 380/2001.
L’Art. 16 del TUIR alle lettere A e B stabilisce chi può usufruirne:
- Il condominio, per tutti gli interventi indicati, sulle parti comuni;
- Il condòmino, per tutti gli interventi indicati eccetto la manutenzione ordinaria, sulla singola unità immobiliare.
La Legge Finanziaria 2017 ha aumentato i valori di detrazione fino al 31.12.2017:
- 50% anziché 36%;
- Limite di € 96.000 anziché € 48.000.
La detrazione viene spalmata in 10 anni. Ogni anno quindi, potrà essere detratto 1/10 della somma totale portata in detrazione.
E’ importante sottolineare che per interventi sulle parti comuni, l’anno di detrazione decorre dal pagamento effettivo dei lavori da parte dell’amministratore, realizzato con bonifico speciale, e che l’importo da detrarre corrisponde alla somma totale ripartita tra i condomini in base alla tabella millesimale di riferimento, nei limiti della quota versata da ciascuno entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’Art. 16 del TUIR, alle lettere successive, indica ulteriori tipologie di intervento suscettibili di detrazione:
- Interventi di ricostruzione o ripristino di edificio danneggiato in seguito ad evento calamitoso;
- Interventi per la realizzazione di posti auto o autorimesse pertinenziali, anche di proprietà comune;
- Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (in tal caso l’IVA agevolata sarà del 4%);
- Interventi finalizzati alla sicurezza dell’edificio: rifacimento recinzioni, grate, porte blindate, videosorveglianza purché collegata ad istituti di vigilanza;
- Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’impatto acustico;
- Interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (v. articolo relativo);
- Interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche (v. articolo relativo);
- Interventi finalizzati alla bonifica dell’amianto e all’esecuzione di opere per l’abbattimento degli infortuni domestici.